Art. 2.
(Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di seguito denominata «Agenzia».
      2. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Agenzia si avvale di un Comitato consultivo composto, tra l'altro, da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri:

          a) Ministero della pubblica istruzione;

          b) Ministero degli affari esteri;

 

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          c) Ministero dell'università e della ricerca;

          d) Ministero per i beni e le attività culturali;

          e) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

          f) Ministero dell'economia e delle finanze.

      3. Fanno, inoltre, parte del Comitato consultivo:

          a) un rappresentante designato dal Consiglio generale degli italiani all'estero;

          b) un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      4. I compiti di coordinamento, amministrazione e controllo nei confronti delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e delle iniziative di formazione linguistico-culturale a favore dei cittadini italiani e dei soggetti di origine italiana all'estero sono esercitati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia composto da:

          a) il presidente, designato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

          b) due vicepresidenti designati, rispettivamente, dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro degli affari esteri;

          c) otto consiglieri, quattro appartenenti ai ruoli del Ministero degli affari esteri e quattro appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione, la cui designazione è demandata al regolamento di attuazione di cui al comma 6.

      5. Per lo svolgimento dei compiti di controllo delle istituzioni e delle iniziative di cui all'articolo 6, l'Agenzia si avvale di personale dirigente tecnico-ispettivo dipendente del Ministero della pubblica istruzione.
      6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito denominato «regolamento di attuazione», è predisposto dal presidente e dai due vicepresidenti di

 

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cui al comma 4, lettere a) e b), ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.